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“Dottore, non lo dica a nessuno!”
HIV, riservatezza e segreto professionale: due esempi pratici
di Francesca Trovato, Medico di Medicina Generale (FI)
Abstract
In tema di riservatezza, quale comportamento deve tenere un medico di fronte
ad un paziente sieropositivo o malato di AIDS che assuma condotte pericolose
per terzi, tenuto conto del labirinto normativo vigente?E cosa fare se il
paziente è minorenne? Codici alla mano, vedremo quali siano gli elementi
da valutare, avendo chiaro che il garantismo normativo ha evitato una pericolosa
stigmatizzazione del portatore di HIV, ma parallelamente ha determinato
la necessità di porre grande attenzione alle decisioni che i sanitari
si trovano a dover prendere.
Premessa
Le professioni sanitarie, prima fra tutte quella medica, comportano, per
gli operatori, l’acquisizione di notizie di carattere riservato che
riguardano, oltre che le condizioni di salute del paziente, anche la sfera
privata, come gli orientamenti ed i comportamenti sessuali. La gestione
di tali dati non può che essere improntata alla massima riservatezza:
mantenere il segreto su quanto comunicato dai propri assistiti, garantisce
la salvaguardia dei diritti fondamentali del cittadino e, nel contempo,
permette allo stesso di riferire con serenità al medico tutti quei
dati che consentono a quest’ultimo di poter giungere ad una corretta
formulazione diagnostica.
Lungi dal voler fare una disamina esaustiva degli aspetti deontologici e
medico-legali che regolano il rapporto con i pazienti (“previsti”
o “imprevisti” che siano), affronteremo le principali problematiche
che, in tema di AIDS, si possono presentare agli operatori sanitari, sacrificando
la parte più puramente “accademica” e privilegiando gli
aspetti pratici della questione. Fonti normative principali
Il divieto di trasmettere ad altri i cosiddetti “dati sensibili”
soggiace a quanto disposto dal Codice Penale (art. 622 cp sul segreto professionale)
e dalla legge sulla privacy (legge 675 del 1996 e successive modificazioni);
ulteriori indicazioni inerenti alla tutela dei dati sensibili sono contenute
nel Codice di Deontologia Medica (artt. 9, 10, 11), a cui si rimanda per
un’informazione più dettagliata.
Va sottolineato, comunque, che l’obbligo di riservatezza previsto
dalla normativa in materia, costituisce una regola di carattere generale,
che deve essere rispettata non solo dai medici, ma anche da qualunque cittadino
che, in ragione della propria veste professionale, venga a conoscenza di
una notizia riservata, ovverosia di un segreto. Riservatezza e HIV:
si puo' delegare?
Nei primi anni ’90, il clamore creato attorno all’AIDS, ed il
conseguente timore – peraltro giustificato – che i cittadini
affetti da tale malattia potessero essere identificati come gli “untori”
del XX secolo, rese necessaria la stesura di una legge apposita (l. 135/90),
caratterizzata da contenuti garantisti nei confronti del soggetto ammalato.
Fu deciso, tra l’altro, che la denuncia obbligatoria di malattia infettiva,
che normalmente contiene i dati identificativi del paziente, in questo caso
venisse inoltrata in forma rigorosamente anonima. Oltre a ciò furono
precisate le modalità dell’esecuzione del test HIV, analisi
che può essere effettuata solo su richiesta dell’interessato,
ed esclusivamente per motivi inerenti alla tutela della sua salute; non
è difatti ammesso che, ad esempio, un chirurgo possa includere tra
gli accertamenti preoperatori il test HIV senza il consenso dell’interessato,
e nel caso in cui quest’ultimo non avesse intenzione di eseguire tale
indagine, il sanitario non può rifiutarsi di operare.
Alla luce di tali disposizioni, le garanzie sulla tutela del segreto sulle
condizioni di salute del soggetto sieropositivo, o affetto da malattia conclamata,
sembrerebbero prevalere sulla necessità di tutela della salute pubblica.
D’altronde, non si può fare però a meno di considerare
che il singolo interagisce con la collettività, e che non sempre
tali interazioni sono scevre da rischi. L’esempio più eclatante
in merito a questo aspetto si verifica quando un soggetto HIV positivo non
voglia avvertire il partner sessuale del rischio (evitabile) di contagio,
e magari assuma comportamenti incongrui o decisamente pericolosi in tal
senso: se il medico, specie quello di famiglia, che non di rado ha tra i
suoi assistiti sia l’uno che l’altro, tace, ha garantito la
riservatezza, ma non ha impedito l’esposizione al contagio di un’altra
persona. Viceversa, se viola il segreto professionale, mette in atto una
misura che potrebbe ridurre il rischio di infezione del partner. Nel caso
citato, qualche spunto di riflessione ce lo offre l’art. 45 del RD
3 febbraio 1901 che stabilisce che “in tutti i casi di malattia
infettiva e diffusiva il medico curante dovrà dare alle persone che
assistono e avvicinano l’infermo, le istruzioni necessarie per impedire
la propagazione del contagio”. Però la legge 135/1990
art. 5 comma 4 complica il tutto stabilendo che “la comunicazione
di risultati di accertamenti diagnostici diretti o indiretti per infezione
da HIV può essere data esclusivamente alla persona cui tali esami
sono riferiti”.
Per contro, la giurisprudenza prevalente ha più volte sanzionato
il comportamento di soggetti sieropositivi o ammalati di AIDS che, deliberatamente,
hanno esposto al contagio il proprio partner evitando di rivelargli la propria
condizione di malattia ed assumendo comportamenti sessuali “a rischio”.
Per il sieropositivo o l’ammalato di AIDS che trasmetta l’infezione
a terzi a causa della propria condotta, si configurano precise fattispecie
di reato, quali tentate lesioni gravissime, tentato omicidio, omicidio.
In tal senso, un comportamento passivo del medico di fronte all’accertato
rifiuto del paziente di comunicare al partner lo stato di sieropositività,
rappresenterebbe il “non impedire un evento che si ha l’obbligo
giuridico di impedire” (art. 40 c.p.).
Noi riteniamo che nel caso in cui si verifichi la necessità di tutelare
la salute di un terzo o della collettività, stante l’attuale
vuoto normativo, qualora il sanitario abbia il dubbio circa la liceità
di trasmettere dei dati sensibili (in assenza di uno specifico consenso
da parte dell’interessato), una possibile soluzione, per quanto attiene
alla violazione della legge sulla privacy, sia quella di attivare il Garante
per la protezione dei dati personali, al fine di farsi autorizzare al trattamento
non consensuale dei dati; mentre in relazione alla violazione dell’articolo
622 del codice penale, andrebbe invocato lo stato di necessità (art.
54 c.p.) che esclude la punibilità, condizione che si verifica quando
chi commette il fatto, vi è stato costretto dalla necessità
di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un grave danno alla
persona.
Va notato comunque che lo stesso Garante, evidentemente sensibilizzato all’argomento,
ha affermato a tal proposito che “vada superato il segreto professionale
attenuandosi il potere del singolo di esercitare un controllo esclusivo
sulla circolazione delle notizie che lo riguardano”.
Ad ogni modo, allo stato attuale non è possibile definire con certezza
un modo sicuramente valido di comportarsi che impedisca al medico di incorrere
in un reato. Si consideri che difficilmente la rivelazione di segreto professionale
sarà punibile disciplinarmente o penalmente, quando sia motivata
dalla necessità di evitare un concreto pericolo di contagio.
Il medico, però, dovrà dimostrare di aver messo in atto ogni
tentativo possibile per convincere il proprio assistito ad informare le
persone potenzialmente esposte al pericolo di trasmissione della malattia,
prima di procedere alla rivelazione del segreto professionale. E se
il paziente è minorenne?
Se la gestione del paziente sieropositivo “adulto” è
difficile, quella del minorenne dà qualche preoccupazione in più,
visto che in questo caso le decisioni sulla salute del minore vanno prese
dai genitori o, in loro mancanza, dal tutore legale.
Secondo la legge vigente, non è facoltà del minore richiedere,
senza il consenso dei genitori, l’esecuzione del test HIV; tra l’altro,
neppure la notizia del risultato dell’accertamento può essere
data al diretto interessato.
Talvolta, però, capita che la famiglia del minore non sia preparata
né ad accogliere, nè a gestire tale situazione, per motivazioni
di carattere culturale, religioso, sociale. In questo contesto (presumendo
un atteggiamento parentale poco consono alla situazione, rifiutante o addirittura
ostile all’assistito) sarà opportuno che il medico divenga
parte attiva richiedendo l’intervento del giudice tutelare del Tribunale
dei Minori, qualora egli ritenga che non sia opportuno coinvolgere i genitori
del paziente nella gestione della sua malattia.
Bibliografia
C. Puccini: Istituzioni di Medicina Legale. 1999; G. Umani Ronchi, G. Bolino:
Segreto Professionale, nuovo Codice Deontologico e tutela della Privacy.
Professione, vol. 7, 1999; Arcangeli e al., Medicina Previdenziale n. 3,
2000 |