Inizio
Promozione della salute e riduzione del rischio HIV nella popolazione gay, lesbica e bisessuale
Home Dati e Ricerche Comunicazione del rischio Campagne Interviste Pratica medica Risorse
Home > Dati e Ricerche > HIV, riservatezza e segreto professionale: due esempi pratici
  

“Dottore, non lo dica a nessuno!”
HIV, riservatezza e segreto professionale: due esempi pratici

di Francesca Trovato, Medico di Medicina Generale (FI)

 

Abstract

In tema di riservatezza, quale comportamento deve tenere un medico di fronte ad un paziente sieropositivo o malato di AIDS che assuma condotte pericolose per terzi, tenuto conto del labirinto normativo vigente?E cosa fare se il paziente è minorenne? Codici alla mano, vedremo quali siano gli elementi da valutare, avendo chiaro che il garantismo normativo ha evitato una pericolosa stigmatizzazione del portatore di HIV, ma parallelamente ha determinato la necessità di porre grande attenzione alle decisioni che i sanitari si trovano a dover prendere.

Premessa

Le professioni sanitarie, prima fra tutte quella medica, comportano, per gli operatori, l’acquisizione di notizie di carattere riservato che riguardano, oltre che le condizioni di salute del paziente, anche la sfera privata, come gli orientamenti ed i comportamenti sessuali. La gestione di tali dati non può che essere improntata alla massima riservatezza: mantenere il segreto su quanto comunicato dai propri assistiti, garantisce la salvaguardia dei diritti fondamentali del cittadino e, nel contempo, permette allo stesso di riferire con serenità al medico tutti quei dati che consentono a quest’ultimo di poter giungere ad una corretta formulazione diagnostica.
Lungi dal voler fare una disamina esaustiva degli aspetti deontologici e medico-legali che regolano il rapporto con i pazienti (“previsti” o “imprevisti” che siano), affronteremo le principali problematiche che, in tema di AIDS, si possono presentare agli operatori sanitari, sacrificando la parte più puramente “accademica” e privilegiando gli aspetti pratici della questione.

Fonti normative principali

Il divieto di trasmettere ad altri i cosiddetti “dati sensibili” soggiace a quanto disposto dal Codice Penale (art. 622 cp sul segreto professionale) e dalla legge sulla privacy (legge 675 del 1996 e successive modificazioni); ulteriori indicazioni inerenti alla tutela dei dati sensibili sono contenute nel Codice di Deontologia Medica (artt. 9, 10, 11), a cui si rimanda per un’informazione più dettagliata.
Va sottolineato, comunque, che l’obbligo di riservatezza previsto dalla normativa in materia, costituisce una regola di carattere generale, che deve essere rispettata non solo dai medici, ma anche da qualunque cittadino che, in ragione della propria veste professionale, venga a conoscenza di una notizia riservata, ovverosia di un segreto.

Riservatezza e HIV: si puo' delegare?

Nei primi anni ’90, il clamore creato attorno all’AIDS, ed il conseguente timore – peraltro giustificato – che i cittadini affetti da tale malattia potessero essere identificati come gli “untori” del XX secolo, rese necessaria la stesura di una legge apposita (l. 135/90), caratterizzata da contenuti garantisti nei confronti del soggetto ammalato. Fu deciso, tra l’altro, che la denuncia obbligatoria di malattia infettiva, che normalmente contiene i dati identificativi del paziente, in questo caso venisse inoltrata in forma rigorosamente anonima. Oltre a ciò furono precisate le modalità dell’esecuzione del test HIV, analisi che può essere effettuata solo su richiesta dell’interessato, ed esclusivamente per motivi inerenti alla tutela della sua salute; non è difatti ammesso che, ad esempio, un chirurgo possa includere tra gli accertamenti preoperatori il test HIV senza il consenso dell’interessato, e nel caso in cui quest’ultimo non avesse intenzione di eseguire tale indagine, il sanitario non può rifiutarsi di operare.

Alla luce di tali disposizioni, le garanzie sulla tutela del segreto sulle condizioni di salute del soggetto sieropositivo, o affetto da malattia conclamata, sembrerebbero prevalere sulla necessità di tutela della salute pubblica. D’altronde, non si può fare però a meno di considerare che il singolo interagisce con la collettività, e che non sempre tali interazioni sono scevre da rischi. L’esempio più eclatante in merito a questo aspetto si verifica quando un soggetto HIV positivo non voglia avvertire il partner sessuale del rischio (evitabile) di contagio, e magari assuma comportamenti incongrui o decisamente pericolosi in tal senso: se il medico, specie quello di famiglia, che non di rado ha tra i suoi assistiti sia l’uno che l’altro, tace, ha garantito la riservatezza, ma non ha impedito l’esposizione al contagio di un’altra persona. Viceversa, se viola il segreto professionale, mette in atto una misura che potrebbe ridurre il rischio di infezione del partner. Nel caso citato, qualche spunto di riflessione ce lo offre l’art. 45 del RD 3 febbraio 1901 che stabilisce che “in tutti i casi di malattia infettiva e diffusiva il medico curante dovrà dare alle persone che assistono e avvicinano l’infermo, le istruzioni necessarie per impedire la propagazione del contagio”. Però la legge 135/1990 art. 5 comma 4 complica il tutto stabilendo che “la comunicazione di risultati di accertamenti diagnostici diretti o indiretti per infezione da HIV può essere data esclusivamente alla persona cui tali esami sono riferiti”.
Per contro, la giurisprudenza prevalente ha più volte sanzionato il comportamento di soggetti sieropositivi o ammalati di AIDS che, deliberatamente, hanno esposto al contagio il proprio partner evitando di rivelargli la propria condizione di malattia ed assumendo comportamenti sessuali “a rischio”. Per il sieropositivo o l’ammalato di AIDS che trasmetta l’infezione a terzi a causa della propria condotta, si configurano precise fattispecie di reato, quali tentate lesioni gravissime, tentato omicidio, omicidio.
In tal senso, un comportamento passivo del medico di fronte all’accertato rifiuto del paziente di comunicare al partner lo stato di sieropositività, rappresenterebbe il “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire” (art. 40 c.p.).

Noi riteniamo che nel caso in cui si verifichi la necessità di tutelare la salute di un terzo o della collettività, stante l’attuale vuoto normativo, qualora il sanitario abbia il dubbio circa la liceità di trasmettere dei dati sensibili (in assenza di uno specifico consenso da parte dell’interessato), una possibile soluzione, per quanto attiene alla violazione della legge sulla privacy, sia quella di attivare il Garante per la protezione dei dati personali, al fine di farsi autorizzare al trattamento non consensuale dei dati; mentre in relazione alla violazione dell’articolo 622 del codice penale, andrebbe invocato lo stato di necessità (art. 54 c.p.) che esclude la punibilità, condizione che si verifica quando chi commette il fatto, vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un grave danno alla persona.
Va notato comunque che lo stesso Garante, evidentemente sensibilizzato all’argomento, ha affermato a tal proposito che “vada superato il segreto professionale attenuandosi il potere del singolo di esercitare un controllo esclusivo sulla circolazione delle notizie che lo riguardano”.
Ad ogni modo, allo stato attuale non è possibile definire con certezza un modo sicuramente valido di comportarsi che impedisca al medico di incorrere in un reato. Si consideri che difficilmente la rivelazione di segreto professionale sarà punibile disciplinarmente o penalmente, quando sia motivata dalla necessità di evitare un concreto pericolo di contagio.
Il medico, però, dovrà dimostrare di aver messo in atto ogni tentativo possibile per convincere il proprio assistito ad informare le persone potenzialmente esposte al pericolo di trasmissione della malattia, prima di procedere alla rivelazione del segreto professionale.

E se il paziente è minorenne?

Se la gestione del paziente sieropositivo “adulto” è difficile, quella del minorenne dà qualche preoccupazione in più, visto che in questo caso le decisioni sulla salute del minore vanno prese dai genitori o, in loro mancanza, dal tutore legale.
Secondo la legge vigente, non è facoltà del minore richiedere, senza il consenso dei genitori, l’esecuzione del test HIV; tra l’altro, neppure la notizia del risultato dell’accertamento può essere data al diretto interessato.
Talvolta, però, capita che la famiglia del minore non sia preparata né ad accogliere, nè a gestire tale situazione, per motivazioni di carattere culturale, religioso, sociale. In questo contesto (presumendo un atteggiamento parentale poco consono alla situazione, rifiutante o addirittura ostile all’assistito) sarà opportuno che il medico divenga parte attiva richiedendo l’intervento del giudice tutelare del Tribunale dei Minori, qualora egli ritenga che non sia opportuno coinvolgere i genitori del paziente nella gestione della sua malattia.

Bibliografia

C. Puccini: Istituzioni di Medicina Legale. 1999; G. Umani Ronchi, G. Bolino: Segreto Professionale, nuovo Codice Deontologico e tutela della Privacy. Professione, vol. 7, 1999; Arcangeli e al., Medicina Previdenziale n. 3, 2000
                          

Home    Dati e Ricerche    Comunicazione del rischio    Campagne    Interviste    Pratica medica    Risorse